Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo III

Art. 1180

Assunzione abusiva di stranieri.

In vigore dal 28 gen 2000
L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli , ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, è punito con l'ammenda da lire trecento a mille. La stessa sanzione si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: - (con l'art. 12, comma 3, lettera a)) che "nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"." - (con l'art. 12, comma 3, lettera b)) che "nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"."

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