Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo III

Art. 107

Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto.

In vigore dal 21 apr 1942
Oltre che nei casi previsti nell', i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto.
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