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Art. 1049
Deposito della somma limite.
In vigore dal 21 apr 1942
Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per il deposito della somma limite computata sulla base dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del procedimento.
Il provvedimento del giudice è comunicato all'istante e ai creditori nei modi stabiliti dall'articolo precedente.
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