Codice della navigazioneParte SECONDALibro QUARTOTitolo SECONDO

Art. 1049

Deposito della somma limite.

In vigore dal 21 apr 1942
Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per il deposito della somma limite computata sulla base dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del procedimento. Il provvedimento del giudice è comunicato all'istante e ai creditori nei modi stabiliti dall'articolo precedente.
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