Codice della navigazioneParte SECONDALibro QUARTOTitolo SECONDO

Art. 1047

Opposizione dei creditori.

In vigore dal 21 apr 1942
Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'istante. L'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell'.
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