Codice della navigazioneCapo IV

Art. 1095

Abrogato

Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio.

In vigore dal 9 mag 2025
Codice della navigazione- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio. (Art. 1095 Codice della navigazione) — Testo vigente | Portale Normativo