Art. 1095 · Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio.
Codice della navigazioneCapo IV

Art. 1095

Abrogato760 / 1231

Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio.

In vigore dal 9 mag 2025
Codice della navigazione- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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