Parte V›Libro II›Titolo II
Art. 86
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
In vigore dal 1 apr 2023
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Avviso volontario per la trasparenza preventiva.
1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva, il cui formato è stabilito dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 e di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell'oggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è avvenuta l'aggiudicazione;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-86