Parte V›Libro II›Titolo II
Art. 83
Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
In vigore dal 1 apr 2023
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Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione.
1. Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il codice identificativo di gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all', comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all', comma 2.
3. Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-83