Parte QUARTA›Titolo I›Capo I
Art. 164
Violazioni in atti giuridici
In vigore dal 1 mag 2004
Violazioni in atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell', comma 2.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-164