Parte QUARTA›Titolo I›Capo I
Art. 161
Danno a cose ritrovate
In vigore dal 1 mag 2004
Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell' si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all', trasgredendo agli obblighi indicati agli .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-161