Parte SECONDA›Titolo II›Capo III
Art. 127
Consultabilità degli archivi privati
In vigore dal 1 mag 2004
Consultabilità degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell' hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell', comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell', si applicano le disposizioni di cui agli , comma 3, e 126, comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-127