Parte SECONDA›Titolo II›Capo III
Art. 124
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
In vigore dal 1 mag 2004
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-124