Titolo VIII›Capo II
Art. 91
Principi di redazione
In vigore dal 30 giu 2015
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all', comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all', comma 1,... che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-91