Titolo VIIICapo I

Art. 88

Disposizioni applicabili

In vigore dal 30 giu 2015
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. 3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-88

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