Titolo VCapo II

Art. 59 bis

Estensione ad altri rami

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell', commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS. Si applica l', comma 2. 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dà prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed al Requisito Patrimoniale Minimo. 2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì presentare un programma di attività conforme all', comma 1, lettera d). 3. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività. 4. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima. 4-bis. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità all', comma 5-bis.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-59-bis

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