Titolo IIICapo II

Art. 37 bis

Riserve tecniche del lavoro indiretto

In vigore dal 30 giu 2015
( Riserve tecniche del lavoro indiretto ) 1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-37-bis

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