Titolo III›Capo I
Art. 35 ter
Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti
In vigore dal 30 giu 2015
1. L'impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.
2. L'IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attività dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-35-ter