Titolo IIICapo I

Art. 35 bis

Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche

In vigore dal 30 giu 2015
1. In applicazione dell', comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate. 2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all', comma 3. 3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa almeno alla società di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS. 4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione. 5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione del documento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-35-bis

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