Titolo XIX›Sez. I
Art. 344 bis
Regime di applicazione immediata
In vigore dal 30 giu 2015
1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a:
a) fondi propri accessori ai sensi dell', commi 5, 6, 7 e 8;
b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all', commi 1, 6 e 7;
c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell', comma 7;
d) modello interno completo o parziale ai sensi degli ;
e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all';
f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all', comma 1, lettera e);
g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli , comma 1, lettere a) e b);
h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all';
i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli ;
l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all';
m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'-undecies.
2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS può:
a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV;
b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli ;
c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell'.
3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può:
a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all', comma 1, lettera d);
b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell', comma 1, lettera a);
c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli , comma 1, lettera e), e 220-septies;
d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli , conformemente all';
e) effettuare gli accertamenti di cui agli ;
4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.
5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-344-bis