Titolo XIXSez. I

Art. 344 bis

Regime di applicazione immediata

In vigore dal 30 giu 2015
1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a: a) fondi propri accessori ai sensi dell', commi 5, 6, 7 e 8; b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all', commi 1, 6 e 7; c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell', comma 7; d) modello interno completo o parziale ai sensi degli ; e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all'; f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all', comma 1, lettera e); g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli , comma 1, lettere a) e b); h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'; i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli ; l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'; m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'-undecies. 2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS può: a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV; b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli ; c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell'. 3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può: a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all', comma 1, lettera d); b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell', comma 1, lettera a); c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli , comma 1, lettera e), e 220-septies; d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli , conformemente all'; e) effettuare gli accertamenti di cui agli ; 4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo. 5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-344-bis

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