Titolo XIXCapo III

Art. 344

Periti di assicurazione già iscritti

In vigore dal 1 gen 2006
1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all' della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-344

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