Titolo XIXCapo III

Art. 340

Margine di solvibilità disponibile nei rami vita

In vigore dal 30 giu 2015
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l'IVASS può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all', comma 4. 2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-340

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