Titolo XVICapo II

Art. 232

Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario

In vigore dal 30 giu 2015
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri. 2. L'IVASS informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare. 3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'IVASS e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-232

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