Titolo XVICapo II

Art. 230

Commissario per la gestione provvisoria

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'IVASS può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all' e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L'IVASS può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell', i commi 2, 3 e 4 dell', i commi 3, 4 e 8 dell', i commi 1 e 2 dell', il comma 1 dell' ed i commi 1, 2 e 3 dell'. 3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell', comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l', comma 4. 4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall', comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-230

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