Titolo XIII›Capo II
Art. 185 ter
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
In vigore dal 1 lug 2018
1. Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all', comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche:
a) è un documento sintetico e autonomo;
b) è presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce;
c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
e) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i rischi assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi;
c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;
d) i casi di esclusione della garanzia, ove presenti, per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;
e) gli obblighi all'inizio del contratto;
f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro;
h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
i) le modalità di risoluzione del contratto.
3. Il documento informativo di cui al comma 1 è redatto secondo il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento.
4. L'IVASS, con regolamento può stabilire le modalità specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel caso di contratti di assicurazione con garanzie multirischio che, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, garantiscano che il cliente possa pervenire ad una decisione informata.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-185-ter