Titolo XIIICapo II

Art. 185 bis

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

In vigore dal 1 lug 2018
1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all', comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche: a) è un documento sintetico e autonomo; b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile; c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero; d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; e) è preciso e non fuorviante; f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti. 2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene: a) le informazioni sul tipo di assicurazione; b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi; c) le modalità e la durata di pagamento dei premi; d) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento; e) gli obblighi all'inizio del contratto; f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento; h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura; i) le modalità di risoluzione del contratto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-185-bis

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