Titolo IX
Art. 121 ter
Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto
In vigore dal 1 lug 2018
1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.
2. Fatta salva l'applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all' e relative disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all', comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale:
a) stabilisce le modalità di accertamento dell'appartenenza dell'assicurato al mercato di riferimento individuato;
b) adotta procedure idonee a garantire l'acquisizione delle informazioni relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-121-ter