Titolo IXCapo III

Art. 120 bis

Trasparenza sulle remunerazioni

In vigore dal 1 lug 2018
1. Fatto salvo quanto disposto dall' in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di r.c. auto, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in: a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente; b) una commissione inclusa nel premio assicurativo; c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c). 2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente anche l'importo del compenso. Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso. 3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per ciascuno di tali pagamenti. 4. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione. 5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione comunica al contraente anche le informazioni di cui al comma 4 per ciascuno di tali pagamenti. 6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità di comunicazione delle suddette informazioni, ai sensi dell'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-120-bis

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