Parte TERZA›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 89
deroghe
In vigore dal 29 apr 2006
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-89