Art. 89 · deroghe
Parte TERZATitolo IICapo IISez. II

Art. 89

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deroghe

In vigore dal 29 apr 2006
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-89