Parte SESTATitolo IIISez. IV

Art. 315

effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria

In vigore dal 26 ago 2010
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che abbia adottato l'ordinanza di cui all' non può nè proporre nè procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-315

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