Art. 315 · effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria
Parte SESTATitolo IIISez. IV

Art. 315

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effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria

In vigore dal 26 ago 2010
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che abbia adottato l'ordinanza di cui all' non può nè proporre nè procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-315