Parte TERZATitolo IISez. III

Art. 157

opere di adeguamento del servizio idrico

In vigore dal 12 nov 2014
1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'ente di governo dell'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-157

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