Parte TERZA›Titolo II›Sez. III
Art. 156
riscossione della tariffa
In vigore dal 23 mag 2026
1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-156