Parte TERZA›Titolo II›Sez. III

Art. 156

riscossione della tariffa

In vigore dal 23 mag 2026
1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. 3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-156

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