Parte TERZA›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 140
circostanza attenuante
In vigore dal 29 apr 2006
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-140