Parte TERZATitolo VCapo IISez. II

Art. 139

obblighi del condannato

In vigore dal 29 apr 2006
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-139

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