Capo VSez. II

Art. 61

Delocalizzazione dei registri informatici

In vigore dal 27 gen 2018
1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le Linee guida, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-61

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