Capo V›Sez. II
Art. 61
84 / 123Delocalizzazione dei registri informatici
In vigore dal 27 gen 2018
1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le Linee guida, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-61