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Art. 91
Abrogato122 / 235Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito
In vigore dal 1 gen 2027
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva;
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-91