Art. 80 · Riporto o rimborso delle eccedenze
Titolo II›Capo Capo

Art. 80

Abrogato110 / 235

Riporto o rimborso delle eccedenze

In vigore dal 1 gen 2027
1. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-80