Capo VII
Art. 71
Abrogato101 / 235Altri redditi
In vigore dal 1 gen 2027
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell' costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell' sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e
h-bis) del predetto sono determinate a norma dell'.
2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all' , comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all', eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-71