Art. 34 · Determinazione del reddito agrario
Capo II

Art. 34

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Determinazione del reddito agrario

In vigore dal 31 dic 2024
1. Il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. 2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. 3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all' possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati. 4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4- bis dell'. 4.bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all', comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all', comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.

Note all'articolo

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 37.
  • Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-34