Capo II
Art. 27
Abrogato36 / 235Reddito domenicale dei terreni
In vigore dal 1 gen 2027
1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte domenicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-27