Titolo I›Capo Capo
Art. 24
Abrogato24 / 235Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
In vigore dal 1 gen 2027
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a ), g ), h ), i ) e l) del comma 1 dell'.
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all' nonché quelle di cui all', comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell'. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-24