Art. 175 · Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento

Art. 175

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Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento

In vigore dal 31 dic 2024
Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all', fatti salvi i casi di esenzione di cui all', per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all', qualora il valore normale, determinato ai sensi dell', comma 4: a) è inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo; b) è superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell' nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all' se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo . 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 47) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
  • Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai conferimenti di azienda e di partecipazioni effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-175