Art. 160
195 / 235Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione
In vigore dal 2 dic 2005
1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all' non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II nè in qualità di controllanti, nè in qualità di controllati.
2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le società il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell' e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall', comma 7. Resta ferma l'applicazione dell'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-160