Art. 160 · Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione

Art. 160

Abrogato195 / 235

Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione

In vigore dal 1 gen 2027
1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all' non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II nè in qualità di controllanti, nè in qualità di controllati. 2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le società il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell' e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall', comma 7. Resta ferma l'applicazione dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-160