Art. 16 ter · Riordino delle detrazioni
Titolo ICapo Capo

Art. 16 ter

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Riordino delle detrazioni

In vigore dal 1 gen 2026
1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell', comma 2, del presente testo unico. 2. L'importo base di cui al comma 1 è pari a: a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro; b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. 3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a: a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall', comma 2; b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall', comma 2; c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall', comma 2; d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall', comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall', comma 2. 4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese: a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell', comma 1, lettera c); b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell', commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell' ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell', commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell', comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell' ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024. 5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall', comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all', comma 1, lettera c); b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all' del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all', comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all', comma 3-bis, del presente testo unico.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-16-ter