Art. 147 · Detrazione d'imposta per oneri
Capo III

Art. 147

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Detrazione d'imposta per oneri

In vigore dal 3 apr 2007
1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater) e i-octies)del comma 1 dell'. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 13, comma 8) che " Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1 gennaio 2007".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-147