Art. 139 bis
217 / 235Recupero delle perdite compensate
In vigore dal 3 dic 2016
1. Nell'ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all' sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli .
Note all'articolo
- Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 30) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-139-bis