Art. 126 · Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione

Art. 126

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Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione

In vigore dal 1 gen 2004
1. Non possono esercitare l'opzione di cui all' le società che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società. 2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.

Note all'articolo

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli 174 e 184.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-126