Art. 126
Abrogato168 / 235Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione
In vigore dal 1 gen 2027
1. Non possono esercitare l'opzione di cui all' le società che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società.
2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-126