Capo Capo›Sez. Sezione
Art. 116
147 / 235Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria
In vigore dal 1 gen 2019
1. L'opzione di cui all' può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo , dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell' e quelle... del comma 3 dell'. Le plusvalenze di cui all' e gli utili di cui all', commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell', comma 2, e nell'.
2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
Note all'articolo
- Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 17) che "Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
- La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 1, comma 547, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1063) che le disposizioni della rubrica e del comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018.
- La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 23, lettera d)) che al presente articolo, comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita e' riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo». - (con l'art. 1, commi 24 e 1055, comma 1, alinea) che, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-116