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Art. 116
Abrogato147 / 235Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria
In vigore dal 1 gen 2027
1. L'opzione di cui all' può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo , dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell' e quelle... del comma 3 dell'. Le plusvalenze di cui all' e gli utili di cui all', commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell', comma 2, e nell'.
2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-116